Corte di Cassazione (23474/2020) – Laddove la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro un decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto alla riassunzione del giudizio.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 03/03/2021 - 09:37Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23474 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Rosario Caiazzo.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Opposizione - Pendenza del giudizio - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'ingiunto – Dovere del curatore di riassumere il giudizio – Esclusione - Fondamento.