Corte di Cassazione (2949/2021) – Ammissione al passivo contestata ed onere del curatore di proseguire il giudizio di impugnazione della sentenza che sia stata impugnata dal debitore anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2021, n. 2949 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Istanza di insinuazione al passivo di un credito in privilegio – Giudice – - Facoltà di accoglimento solo parziale della domanda - Verifica del titolo di prelazione invocato – Ammissione in chirografo – Creditore – Mancata formulazione di una domanda subordinata in tal senso – Irrilevanza.
Fallimento – Credito basato su sentenza non passata in giudicato – Insinuazione al passivo – Curatore – Possibilità di proporre impugnazione o di proseguirla - Mancato assunzione di quell'iniziativa – Conseguenze.
Non è configurabile come nuova la domanda con la quale, in sede di opposizione, il creditore chieda per la prima volta, in via subordinata, che il credito insinuato, ove non ritenuto privilegiato, sia ammesso quantomeno al chirografo, per l'ovvia considerazione che nel più sta il meno. A prescindere dall'espressa formulazione di una subordinata, spetta in ogni caso al giudice (al giudice delegato o, come nella specie, a quello dell'opposizione) di verificare se il credito di cui ha accertato la sussistenza sia munito o meno del titolo di prelazione invocato e, dunque, di decidere se ammetterlo in privilegio o al chirografo, in quanto lo stesso può sempre accogliere la domanda anche solo in parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'art. 96, comma 2, n. 3) L.F. (norma contenente una deroga al principio generale della cristallizzazione della massa passiva fissato dall'art. 52 I. fall. e alla vis attractiva della procedura concorsuale), prevede, nella seconda parte, che il curatore possa proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito. Ove il curatore non assolva questo onere, di introdurre o proseguire l'impugnazione, onde ottenere la riforma della sentenza ed evitarne il passaggio in giudicato, il credito deve essere ammesso al passivo senza alcuna riserva; ciò in quanto, in particolare, nel caso di pendenza di un impugnazione al momento della dichiarazione di fallimento, la sentenza già emessa è certamente opponibile alla massa e all'estinzione del processo per mancata riassunzione (art. 307, 3° comma, cod. proc. civ.) consegue il suo passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. civ. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).