Corte di Cassazione (8602/2021) – Fallimento del contribuente: possibile soddisfazione dei crediti tributari sorti antecedentemente, anche se non totalmente accertati o iscritti a ruolo al momento dell'apertura della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. VI Tributaria, 26 marzo 2021, n. 8602 – Pres. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, Rel. Francesco Terrusi
Fallimento e concordato – Crediti tributari – Presupposti da cui derivano -Verificarsi anteriore all'apertura di quelle procedure – Soddisfazione in sede concorsuale – Iscrizione a ruolo solo a procedura avviata – Irrilevanza.
Dal momento che i crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti e non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tanto meno per l'atto di iscrizione a ruolo, ove i presupposti da cui derivano si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore di una procedura concorsuale (sia essa il fallimento, sia essa il concordato), i crediti medesimi devono ritenersi anteriori ad essa, ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti nei ruoli, tanto che vanno conseguentemente soddisfatti nella sede concorsuale e nei modi contemplati per essa (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Massima ufficiale)