Corte di Cassazione (4710/2021) – Non va riconosciuta la prededuzione a favore del professionista che ha assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato subito rinunciata, qualora non sia stata aperta procedura.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4710 – Pres. Magda Cristiano, Rel Roberto Amatore.
Concordato preventivo – Istanza presentata con l'assistenza di un professionista - Domanda rinunciata subito dopo – Consecuzione procedure – Dichiarazione di fallimento – Insinuazione al passivo - Credito del professionista – Riconoscimento della prededuzione – Esclusione - Crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale – Apertura della procedura – Necessità.
L'art. 111 comma 2, I. fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, non essendo, all'uopo, sufficiente la mera presentazione di una domanda di concordato che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta [nello specifico la Corte ha pertanto confermato che non risultava prededucibile il credito del professionista che aveva assistito il debitore in fase di presentazione della domanda di concordato preventivo, dato che lo stesso debitore vi aveva poi rinunciato determinando la chiusura della procedura ancor prima di esservi ammesso, chiusura poi seguita dalla pronuncia del di lui fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25131.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2021, n. 639 https://www.unijuris.it/node/5459].