Corte di Cassazione (6846/2021) – Fallimento e domanda di ammissione al passivo di crediti tributari: non necessità della notifica al curatore o al fallito “in bonis” della cartella di pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. V civ. - Tributaria, 11 marzo 2021, n. 6846 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Angelina-Maria Perrino.
Fallimento - Crediti tributari - Domanda di ammissione al passivo - Emersione del tributo – Verificarsi del presupposto di fatto cui è collegata – Sorgere dell'obbligazione - Notifica al curatore o al fallito "in bonis" della cartella si pagamento - Necessità - Esclusione .
In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione al curatore o al fallito "in bonis" della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l'emersione del tributo e che la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all'esercizio del diritto di credito cui attiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettasse l'interesse del curatore alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente, stante la non incidenza di detto esito sulla domanda di ammissione al passivo). (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25145.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 13 Giugno 2017, n. 14693 https://www.unijuris.it/node/3542; Cassazione civile, Sez. VI, 30 Gennaio 2019, n. 2732 https://www.unijuris.it/node/4863 e Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, 24 febbraio 2016 n. 3609 https://www.unijuris.it/node/2797].