Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento ed “esdebitazione del soggetto incapiente”: il debitore per potersi veder riconoscere tale beneficio non deve possedere una qualche utilità, anche minima, da offrire ai suoi creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 09/02/2022 - 12:10Tribunale di Mantova, 12 ottobre 2021 – Giudice Delegato Andrea Gibelli.
Sovraindebitamento - Esdebitazione dell'incapiente – Riconoscimento del beneficio – Debitore - Possibilità di soddisfare i creditori solo in misura inferiore al 10% - Presupposto non richiesto – Impossibilità di offrire ai creditori una qualche utilità – Condizione necessaria.