Tribunale di Milano – Sovraindebitamento: la qualifica di consumatore può essere riconosciuta anche al socio illimitatamente responsabile di società di persone, seppur potenzialmente fallibile.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 03 giugno 2021 (data della pronuncia) – Giudice Luisa Vasile.
Sovraindebitamento – Socio illimitatamente responsabile di società di persone – Riconoscibilità della qualifica di consumatore – Accesso alla liquidazione del patrimonio – Ammissibilità – Fondamento.
Stante che la riforma ex D.L. 137/2020, convertito in L. 18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di “consumatore” includendovi anche il socio di società di persone, si deve ritenere che possa essere riconosciuta al socio illimitatamente responsabile di una società di quel tipo, seppure potenzialmente fallibile in estensione ex art. 147 L.F., la facoltà non solo di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extra-sociali, ma anche di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale. Ciò in quanto, già in precedenza, si era osservato che una diversa opzione, basata sul tenore letterale degli artt. 6 e 7, lettera a), come volti ad escludere dall'accesso alle procedure di sovraindebitamento i debitori assoggettabili a procedure concorsuali di altro tipo, avrebbe potuto comportare la paradossale ed illogica conseguenza di escludere detta categoria di debitori dalla possibilità di conseguire l'esdebitazione. ( Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)