Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento ed “esdebitazione del soggetto incapiente”: il debitore per potersi veder riconoscere tale beneficio non deve possedere una qualche utilità, anche minima, da offrire ai suoi creditori.
Tribunale di Mantova, 12 ottobre 2021 – Giudice Delegato Andrea Gibelli.
Sovraindebitamento - Esdebitazione dell'incapiente – Riconoscimento del beneficio – Debitore - Possibilità di soddisfare i creditori solo in misura inferiore al 10% - Presupposto non richiesto – Impossibilità di offrire ai creditori una qualche utilità – Condizione necessaria.
In tema di modalità di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, il riferimento alla percentuale di almeno il 10%, contenuta nel primo comma dell'art. 14 quaterdecies della L. 3/2012, non rappresenta il limite massimo di potenziale grado di soddisfazione dei creditori al di sotto del quale il debitore deve trovarsi per poter accedere da subito, quale soggetto incapiente, all'esdebitazione; tale riferimento infatti non concerne le risorse attuali o future ma prevedibili del ricorrente bensì unicamente, in percentuale, la quantità di utili non pronosticabili, inaspettatamente sopravvenuta, che è consentito gli possa pervenire nei quattro anni dal decreto di esdebitazione del tribunale, senza che perda tale beneficio e sia obbligato ad onorare i suoi debiti pregressi [nello specifico il tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione in quanto lo stesso era proprietario di un'autovettura del valore presunto di 13.000 Euro, di cui non necessitava a fini lavorativi in quanto attività che svolgeva nel suo domicilio, onde, a prescindere da quale fosse il rapporto tra il valore di quel bene e l'entità dei suoi debiti, una qualche utilità poteva comunque essere offerta, seppur in minima misura, ai suoi creditori]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-mantova-8-ottobre-2021-es...