Tribunale di Ancona -Sovraindebitamento: inammissibilità di una proposta di accordo con i creditori per avere il debitore commesso atti in frode anche se in epoca anteriore di oltre cinque anni dal deposito del ricorso.

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Data di riferimento: 
06/07/2018

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 06 luglio 2018 - Giudice Delegato Giovanna Bilò.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori –  Deposito della proposta - Atti in frode risalenti ad oltre i cinque anni precedenti – Riscontro –  Art. 10, comma 3, L. 3/2012 - Previsione dell'effetto ostativo ma senza alcun limite temporale – Conseguente giudizio di inammissibilità dell'accesso a quella procedura - Differenza rispetto alla procedura di liquidazione dei beni – Art. 14 quinquies - Limite dei cinque anni  normativamente previsto.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni -  Momento di apertura della procedura - Atti in frode risalenti ad oltre i cinque anni precedenti – Riscontro – Non necessaria dichiarazione di inammissibilità – Procedura posta a vantaggio dei creditori – Requisito della meritevolezza – Presupposto non necessario ai fini dell'accesso – Requisito previsto solo ai fini  dell'esdebitazione.

Si deve ritenere che il compimento di atti in frode ai creditori costituisca motivo sufficiente per far dichiarare l'inammissibilità di un ricorso volto alla composizione di una crisi da sovraindebitamento mediante proposta di accordo con i creditori anche qualora tali atti siano stati posti in essere in un periodo di tempo anteriore di oltre cinque anni rispetto al momento di deposito della relativa proposta; ciò in quanto il limite dei cinque anni entro il quale quel tipo di atti non devono essere stati posti in essere è previsto, dall'art. 14 quinquies L. 3/2012, solo ai fini della possibile apertura del procedimento di liquidazione dei  beni di cui all'art. 14 ter , mentre l'art.10, comma 3, per quanto concerne la procedura di accordo con i creditori, considera bensì il compimento di tale genere di atti come ostativo al suo svolgimento (come pure l'art. 12 bis, primo comma, con riferimento al piano del consumatore) senza però fissare alcun limite temporale. Né  l'applicazione estensiva del limite dei cinque anni precedenti  anche per quanto concerne quelle due diverse procedure di composizione della crisi, accordo con i creditori in particolare, può desumersi dal disposto dell'art. 9, comma 2, essendo tale termine previsto da quella norma solo con riferimento alla prescrizione contemplata dall'art. 2903 c.c. quale limite temporale per l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti di disposizione posti in essere dal debitore sovraindebitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La ragione per la quale il limite dei cinque anni dal compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori è previsto dalla L. 3/2012 solo ai fini dell'inammissibilità della procedura di liquidazione dei beni, e non anche con riferimento alle altre due procedure di composizione della crisi previste da quella stessa legge, deriva dal fatto che detta procedura, a differenza delle altre, comporta essenzialmente un vantaggio per i creditori, piuttosto che per il debitore, in quanto gli stessi  avvalendosene pervengono al medesimo risultato che otterrebbero, ma con maggiori spese, ricorrendo ad esecuzioni individuali; ragion per cui il requisito della “meritevolezza” risulta in tal caso meno rilevante che nella altre due ipotesi e la valutazione della sua ricorrenza è posticipata  al momento in cui, trascorsi i quattro anni di durata massima per essa prevista, si valuterà da parte del giudice, sentiti ex art. 14 terdicies, comma 4, i creditori non integralmente soddisfatti, se il debitore sia meritevole o meno di vedersi riconoscere il beneficio dell'esdebitazione, in quel caso non automaticamente ottenibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24316.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: