Tribunale di Ravenna -Applicazione dell'istituto dell'esdebitazione del “debitore incapiente” previsto dal nuovo art. 14 quaterdecies L. 3/2012: presupposti necessari.
Tribunale di Ravenna, Ufficio Fallimenti, 22 luglio 2021 – G.D. Alessandro Farolfi.
Esdebitazione del “debitore incapiente” - Applicazione di tale istituto – Presupposti oggettivi e soggettivi – Condizioni da riscontrarsi da parte dell'organo giudicante.
Al fine dell’applicazione dell'istituto dell'esdebitazione del “debitore incapiente” previsto dal nuovo art. 14 quaterdecies L. 3/2012, introdotto in sede di conversione del D.L. “Ristori” dalla L. 176/2020, deve riscontrarsi da parte dell'organo giudiziario, in capo al soggetto, persona fisica sovraindebitata, quale presupposto oggettivo negativo, come costituente lo spartiacque rispetto alla procedura di liquidazione dei beni, che, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, risulta percorribile anche in presenza di soli flussi finanziari, il ricorrere della condizione rappresentata dall'impossibilità da parte dello stesso di offrire ai propri creditori, all'attualità o secondo prospettiva attendibile, alcuna utilità, diretta o indiretta, nonché, quale presupposto soggettivo positivo, in considerazione della natura premiale dell’istituto, il requisito della meritevolezza, evincibile dal non avere il ricorrente posto in essere atti depauperativi o dispositivi [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che ricorressero entrambe quelle condizioni in quanto la debitrice istante, disoccupata e priva di beni, era stata costretta a chiudere l'attività artigiana fino a quel momento esercitata a causa di contingenze di mercato relative al settore da lei esercitato e aveva in precedenza perso, a seguito dell'esperimento da parte di un creditore di un esecuzione forzata individuale, l'unico immobile di cui era proprietaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25782.pdf
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ravenna-22-luglio-2021-est-farolfi