Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento e procedura ex art. 14 ter L. 3/2012: i crediti dell'OCC e dei professionisti non possono beneficiare della prededuzione sul ricavato dalla liquidazione dei beni ipotecati nei confronti dei soggetti garantiti.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 07 maggio 2021 (data della pronuncia) – Giud. Deleg. Francesca Miconi:
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione del patrimonio – Beni oggetto di pegno e ipoteca – Ricavato della liquidazione - Crediti dell’OCC e degli altri professionisti – Prededuzione – Soddisfazione preferenziale da riconoscersi ai creditori garantiti – Fondamento.
In seno alla liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 si deve ritenere che trovi applicazione l'art. 14 duodecies, secondo comma, di detta legge, ragion per cui i crediti dell'OCC e quelli dei professionisti di quella procedura non possono essere soddisfatti con preferenza sulla parte del ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca destinata ai creditori garantiti e che non possa viceversa trovare applicazione a loro favore, per analogia, il disposto dell'art. 111 ter L.F., sia in quanto il legislatore, in ragione del fatto che il patrimonio di cui i soggetti sovraindebitati (persone fisiche o piccole imprese) dispongono risulta normalmente esiguo, non ha ritenuto di ripetere e richiamare, all'interno di quella procedura, detta norma che avendo, tra l’altro, carattere speciale è insuscettibile di interpretazione estensiva, sia in quanto le attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare e liquidare detti beni partecipano al ricavato della vendita degli stessi solo se si trovano in rapporto di utilità con i crediti dei soggetti garantiti [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che tale condizione non ricorresse in quanto né l’attività OCC, né quella del Gestore, né quella del professionista che aveva assistito il debitore per l’ingresso alla procedura di liquidazione dei beni avevano apportato, con valutazione sia ex ante sia ex post, alcun vantaggio od utilità, neppure sperata, al creditore ipotecario stante che questo, al momento della domanda ex art 14 ter L 3/2012, aveva già da tempo intrapreso l’esecuzione immobiliare individuale, nella quale il liquidatore aveva spiegato intervento, e si sarebbe pertanto potuto pertanto soddisfare sul ricavato della vendita detratte le spese del delegato/custode, che continuano ad essere necessarie, e le spese di conservazione del bene; ragion per cui, poiché la procedura ex art 14 ter L 3/2012 in quel caso si doveva considerare funzionale esclusivamente all’interesse del debitore, che all’esito della liquidazione avrebbe potuto richiedere di accedere all’esdebitazione, il Tribunale ha confermato che l’ammissione del credito di quei soggetti in prededuzione doveva essere effettuata, come da decisione del liquidatore giudiziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art 14 duodecies L. 3/2012, così anticipando che, in sede di riparto, la preferenza da riconoscersi agli stessi avrebbe dovuto essere esclusa rispetto al ricavato da ipoteca e pegno]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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