Tribunale di Milano – Fallimento: il pagamento del corrispettivo di un appalto non può essere ritenuto esente da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera a) L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 09/11/2023 - 15:43Tribunale di Milano, Sez. I civ., 06 marzo 2023 – Giudice Francesca Paola Claris Appiani.
Fallimento - Pagamento del corrispettivo per appalto d’opera - Esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera a), L.F. - Ipotesi non rientrante in tale previsione.
Fallimento – Pagamento eseguitoda un terzo a seguito di cessione di credito – Revocabilità in quanto anomalo ex art.67, comma 1, n.2, L.F. . Presupposto per poterlo considerare tale.