Tribunale di Milano – Ripartizione dell'attivo fallimentare: dovere del curatore di procedere alla distribuzione dell'attivo con riparti parziali nel rispetto della tempistica di liquidazione dei beni.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 24 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Sergio Rossetti.
Fallimento – Ripartizione parziale dell'attivo fallimentare via via conseguito – Curatore – Necessario rispetto della tempistica nella liquidazione dei beni.
In tema di ripartizione dell’attivo fallimentare in favore dei creditori, stante che l'art. 110 L.F. prevede che il curatore, ogni quattro mesi, presenti un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, con ciò dettando una regola sul riparto delle somme via via ricavate dalla liquidazione, si deve ritenere che sia dovere dello stesso curatore procedere alla distribuzione dell’attivo relativo alla massa liquidata per prima con priorità rispetto all’attivo realizzato in sede di vendite successive, al fine di garantire il rispetto delle cause legittime di prelazione specificamente gravanti sui singoli beni oggetto di vendita [il Giudice delegato al fallimento, con riferimento ad un ricorso per opposizione proposto ex art. 36 L.F. da un creditore ipotecario avverso il progetto di riparto finale come comunicato ai creditori, ha sottolineato che, dal momento in cui sull'immobile che il curatore aveva previsto venisse liquidato per primo incidevano due ipoteche di grado successivo e con la sua vendita unicamente il creditore di primo grado aveva potuto venir soddisfatto, il creditore ipotecario di secondo grado, perdente rispetto al creditore poziore soddisfatto, avrebbe potuto surrogarsi a quello ai sensi dell'art. 2856 c.c. in occasione della successiva vendita di un secondo immobile rispetto al quale il creditore già soddisfatto risultava essere unico soggetto titolare di ipoteca ed ha, al riguardo, precisato che, nella stessa ipotesi, ciò non sarebbe risultato necessario, onde nessun diritto di surroga quello stesso creditore avrebbe dovuto esercitare, laddove un secondo immobile, quello appunto con unico creditore ipotecario, il curatore avesse previsto che venisse venduto per primo, in quanto in tal caso, essendo stato il creditore, titolare di ipoteche su entrambi gli immobili, già integralmente soddisfatto mediante la vendita di quel bene, il ricorrente avrebbe potuto soddisfarsi a scapito degli altri creditori quale creditore ipotecario di secondo grado a seguito della successiva vendita del secondo immobile, quello ipotecato appunto in grado successivo da entrambi gli ipotecari; quello stesso giudice h pertanto concluso che in ogni caso, a prescindere dalla scelta operata dal curatore, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto ottenere soddisfazione, ragion per cui ha deciso nel senso che il ricorso doveva trovare accoglimento e doveva disporsi l'accantonamento in sede di riparto finale delle somme pretese dal ricorrente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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