Tribunale di Milano – Liquidazione del patrimonio: non è proponibile la richiesta di revoca né del provvedimento di apertura non reclamato entro il termine previsto dall'art. 739 c.p.c., né del decreto pronunciato in sede di reclamo.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 14 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Sergio Rossetti.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Decreto di apertura – Mancata proposizione di reclamo entro il termine ex art. 739 c.p.c.- Non assoggettabilità a revoca – Stessa sorte dell'eventuale decreto pronunciato in sede di reclamo – Fondamento.
Il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di cui all’art. 14 quinquies L. 3/2012 col quale il giudice, verificato che la domanda soddisfa i presupposti di cui all'art. 14 ter e l'assenza di atti in frode, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio si deve ritenere che non possa essere assoggettato a revoca ai sensi dell'art. 742 c.p.c., ciò in quanto presenta entrambi i requisiti della decisorietà e definitività che consentirebbero l’impugnazione straordinaria davanti alla Suprema Corte del provvedimento di apertura laddove non reclamato entro i termini previsti dall'art.739, secondo comma, c.p.c. che incide con la stessa efficacia e stabilità dei decreti di omologazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore sui diritti soggettivi delle parti (tra cui l’interruzione delle procedure esecutive e cautelari), senza la previsione, peraltro comune alle altre due procedure (cfr. art. 12, co. 4 e 5, art. 14 bis L. 3/2012), di eventi estintivi, limitandosi la legge in quel caso a rendere instabile la sola pronuncia relativa all’esdebitazione, successiva alla liquidazione del patrimonio (art. 14 terdecies L. 3/2012). Secondo l’orientamento pacifico della Suprema Corte, sono infatti soggetti al potere di revoca solo quei provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività idonei ad incidere stabilmente, con efficacia di giudicato, su posizioni di diritto soggettivo, avverso i quali è dato il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-14-novembre-2022-est-rossetti
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28318.pdf
[in tema di di ammissibilità del ricorso per Cassazione, ex art. 111, co. 7, Cost., contro i provvedimenti sui reclami proposti, ex art. 739 c.p.c., avverso i decreti relativi all’omologa del piano del consumatore in ragione della contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della "decisorietà" e della "definitività, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 https://www.unijuris.it/node/6494 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2019., n. 10095 https://www.unijuris.it/node/4652].