Tribunale di Milano – Fallimento e vendita competitiva: considerazioni in tema di possibile non rilevanza dell'avvenuta offerta migliorativa di un decimo rispetto al prezzo di aggiudicazione e in tema di “rischio informatico”.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 19 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Francesco Pipicelli e Rosa Grippo.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo - Vendita competitiva – Aggiudicazione per un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto – Potere di sospensione della vendita da parte del giudice – Clausola contenuta nel bando di gara - Esclusione della possibilità di considerare gli aumenti di decimo – Previsione - Presenza di un'offerta in aumento di quel tipo – Stabilità dell'esito della gara – Fondamento.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo - Vendita competitiva con modalità telematica – Aggiudicazione - Asserita perdita della connessione da parte di un concorrente – Irrilevanza – Rischio informatico gravante sui partecipanti -Misure da adottarsi da parte degli stessi per escluderlo.
L’espressa esclusione, nel bando di gara, mediante il quale, in ambito fallimentare, si è indetta una vendita competitiva, della possibilità di considerare gli aumenti di decimo, così come previsti dall’art. 107, comma 4, L.F., elimina del tutto la possibilità di ritenere che un aumento di decimo, come da offerta intervenuta dopo l'aggiudicazione, possa considerarsi un indice dal quale trarre che la vendita sia avvenuta ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, tenendo conto delle condizioni di mercato, che autorizzi il giudice delegato a sospendere, ai sensi dell'art. 108, primo comma, L.F. le operazioni di vendita [nello specifico, al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che, nel contesto di un ampio potere volto a regolare le condizioni di vendita, gli organi della procedura avevano a priori escluso che un’eventuale offerta in aumento di decimo successiva all’aggiudicazione sarebbe stata idonea a paralizzare la vendita e che tale regola, in virtù della quale gli eventuali interessati erano stati invitati a partecipare alla gara, non poteva essere riconsiderata a posteriori ed ha concluso che, pertanto, il principio di stabilità delle vendite coattive e di legittimo affidamento dell’offerente sulla intervenuta aggiudicazione doveva prevalere sul generale principio del favor partecipationis onde non si poteva mettere in discussione gli esiti di una gara che si era svolta regolarmente e senza l’interferenza di fattori devianti. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
Quanto all’esito di una procedura di vendita competitiva, prevista con modalità telematica sincrona pura, conclusasi con l'aggiudicazione, e quanto, in particolare, al c.d. “rischio informatico” e alla asserita perdita della connessione da parte di un concorrente che non gli abbia consentito di effettuare ulteriori rilanci, deve osservarsi che tale elemento, anche qualora risultasse provato, laddove non riguardi il gestore della vendita telematica, non può considerarsi un fattore deviante che possa avere ostacolato la regolarità della procedura, trattandosi di rischio che incombe sui singoli partecipanti alla gara i quali devono, se ritengono, organizzare tutti gli strumenti tecnici necessari per partecipare alla gara. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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