Tribunale di Milano – Esdebitazione: circostanze da prendersi in considerazione al fine di stabilire se sia decorso o meno il termine di un anno dalla chiusura del fallimento previsto perché il debitore possa richiedere quel beneficio.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 15 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani.
Esdebitazione – Istanza del debitore di concessione di quel beneficio - Termine annuale dalla chiusura del fallimento – Verifica dell'avvenuto rispetto – Circostanze da prendersi in considerazione.
Stante che l'art. 143, primo comma, L.F. prevede che il debitore abbia tempo un anno dal decreto di chiusura del fallimento, per presentare ricorso al fine del riconoscimento dell'esdebitazione e stante che l'art. 119, quarto comma, L.F. prevede che il provvedimento di chiusura divenga effettivo solo a seguito dell’esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti, per inutile decorso del termine ovvero per rigetto del gravame tempestivamente proposto, occorre coordinare l'art. 119 con l'eventuale decorso dei termini processuali previsti dall'art. 26 L.F. Pertanto, in assenza [come nel caso specifico] della comunicazione al fallito dell'avvenuto deposito del provvedimento di chiusura, trova oggi piena applicazione la disciplina processuale di cui all’art. 26, quarto comma, L.F. secondo cui soccorre in ogni caso il termine perentorio di 90 giorni al fine di sancire la definitività del provvedimento non impugnato, pur se non comunicato, circostanza questa di cui dovrà in tal caso tenersi conto, unitamente a quella relativa alla sospensione feriale dei termini, al fine di stabilire se il debitore sia, o sia stato, o meno ancora in tempo per richiedere quel beneficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[con riferimento alla disciplina del reclamo anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -2, 21 marzo 2019, n. 8088 https://www.unijuris.it/node/4992; con riferimento a quella attuale, ma dettata in tema domanda di domanda di indennizzo ex art 4 della L. n. 89 del 2001: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 https://www.unijuris.it/node/4049].