Tribunale di Milano – Liquidazione coatta bancaria: preclusione del controllo giurisdizionale, a seguito di opposizione da parte di un creditore concorrente, in merito all'ammissione al passivo di crediti chirografari o postergati.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 07/11/2018 - 11:02Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 04 ottobre 2018 – Pres. Rel. Filippo D'Aquino, Giud. Sergio Rossetti e Luca Giani.
Istituti bancari - Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Creditore concorrente - Impugnazioni – Limiti - Ammissione di crediti privilegiati - Terzi titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari - Impugnazioni consentite – Ammissione di crediti chirografari – Opposizione - Inammissibilità.
Data di riferimento:
04/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]