Tribunale di Milano – Liquidazione coatta bancaria: preclusione del controllo giurisdizionale, a seguito di opposizione da parte di un creditore concorrente, in merito all'ammissione al passivo di crediti chirografari o postergati.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 04 ottobre 2018 – Pres. Rel. Filippo D'Aquino, Giud. Sergio Rossetti e Luca Giani.
Istituti bancari - Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Creditore concorrente - Impugnazioni – Limiti - Ammissione di crediti privilegiati - Terzi titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari - Impugnazioni consentite – Ammissione di crediti chirografari – Opposizione - Inammissibilità.
Istituti bancari - Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Creditore concorrente - Crediti chirografari – Sede amministrativa – Stabilizzazione dell'accertamento – Successivo controllo giurisdizionale – Inammissibilità - Crediti postergati – Conseguente analoga esclusione.
Con riferimento alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli istituti bancari, l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 87 TUB, pur avendo il D. Lgs. 16 novembre 2015 n.181, istitutivo di un apposito quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi in caso di loro dissesto, inteso per certi aspetti (disciplina decadenziale delle domande tardive ex art. 101 L.F. ed impugnabilità in cassazione ex art. 99 L.F. omisso medio delle decisioni del tribunale che ne conseguono) allinearne la disciplina a quelle di diritto comune concorsuale, continua comunque a differenziarsi rispetto a quelle previste dagli artt. 98, terzo comma, e 209, secondo comma, L.F., come esperibili in ambito fallimentare e nelle liquidazioni coatte amministrative in generale, per quanto attiene all'impugnazione dei crediti altrui, in quanto non può essere rivolta nei confronti dei crediti chirografari, essendo proponibile solamente avverso l'ammissione dei crediti concorrenti privilegiati o contro le domande di rivendica di terzi titolari di diritti reali su beni e strumenti finanziari. Costituiscono ragioni sufficienti a giustificare in ambito bancario la stabilizzazione dell'accertamento in sede amministrativa di tali crediti (salva l'opposizione del creditore escluso) e la preclusione del controllo giurisdizionale sui crediti chirografari ammessi al passivo da parte dei creditori concorrenti: la natura tendenzialmente certa delle prove documentali che assistono i crediti dei depositanti, la (correlativa) circostanza che le banche sono imprese soggette a controllo in funzione dell’interesse pubblico, l’elevato numero di rapporti di debito intrattenuti dalle stesse e, sopra ogni ulteriore considerazione, l’esigenza di speditezza che accompagna la tutela ex art. 47 Cost. del risparmio in tutte le sue forme e il conseguente intervento dei sistemi di tutela dei risparmiatori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Se in ambito bancario il legislatore ha inteso concedere lo strumento dell’impugnazione giurisdizionale dello stato passivo al creditore concorrente solo per situazioni idonee a incidere sul perimetro dei beni liquidabili (diritti reali di terzi), ovvero per l’opponibilità delle cause legittime di prelazione ed ha, viceversa, negato la legittimazione, come anche l'interesse ad impugnare, ai creditori concorrenti rispetto all’ammissione di crediti chirografari, si deve ritenere che non sia, a maggior ragione, ammissibile un'opposizione da parte di un creditore concorrente che lamenti [come nel caso di specie nei confronti del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi] l’ammissione al passivo di un credito postergato, ossia successivo per graduazione a crediti nei cui confronti non può proporsi opposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)