Tribunale di Milano – La proposta di concordato preventivo, una volta omologata, risulta immodificabile per quanto concerne il tempo, la misura e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

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Data di riferimento: 
17/11/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani e Rosa Grippo.

Concordato omologato – Differimento dei termini di pagamento – Istanza di autorizzazione presentata in tal senso dal debitore - Non accoglibilità - Immodificabilità del tempo, dei modi e delle modalità di soddisfacimento dei creditori.

Concordato omologato – Proroga richiesta dal debitore dei tempi di adempimento – Fondamento della richiesta – Riferimento alle clausole generali sull'impossibilità temporanea e sull'eccessiva onerosità – Motivazione invalida in ambito concordatario - Inaccoglibilità della richiesta – Scelte eccezionali fatte dal legislatore a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 – Non estendibilità analogica ad altri casi.

Con riferimento ad un'istanza da parte del debitore di autorizzazione al differimento dei termini di pagamento dei creditori previsti da un concordato omologato, si deve ritenere che, una volta cristallizzato il rapporto tra creditori e debitore con l’omologazione del concordato, la proposta di trattamento riservato ai creditori – quantomeno con riferimento al tempo, alla misura e alle modalità di soddisfacimento –  non possa più essere oggetto di ulteriori interventi: non da parte del Tribunale, che ha il potere di omologare, sussistendone le condizioni di legge, il concordato e non di espropriare i creditori dei diritti, se del caso già falcidiati, come sanciti nella proposta concordataria; non da parte del giudice delegato i cui poteri sono limitati dal decreto di omologazione sempre al fine di dare attuazione alla proposta concordataria; non da parte del Comitato dei Creditori i quali esercitano poteri di vigilanza, ma che non possono disporre dei diritti dei creditori concorsuali; non da parte degli stessi creditori concorsuali i quali individualmente possono solo scegliere se, nonostante gli eventuali inadempimenti riscontrati, agire o meno per la risoluzione del concordato, senza che in alcun luogo sia prevista la possibilità di una loro convocazione per esprimere la loro eventuale adesione alla modifica della proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le clausole generali sull’impossibilità temporanea (1256, co. 2, c.c.) e sull’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) come previste in ambito civilistico non possono in particolare essere richiamate per ottenere la proroga richiesta dal  debitore dei tempi di adempimento di una proposta concordataria già omologata, ciò in quanto, allo stato attuale della riflessione giurisprudenziale, l’obbligazione del concordante va considerata quale obbligazione di pagamento e nel nostro ordinamento vige l’indiscusso principio generale secondo cui genus numquam perit che in alcun modo consente di invocare a proprio vantaggio la sopravvenuta impossibilità o l’eccessiva onerosità di adempiere ad un’obbligazione generica quale è quella pecuniaria. In considerazione proprio della vigenza di questo principio generale radicato nel diritto civile, a seguito della pandemia da Covid 19, il legislatore è dovuto intervenire espressamente e con norme di carattere eccezionale - e come tali non estensibili in via analogica (art. 14 prel. c.c.) - allorquando ha stabilito, ad esempio, il potere del tribunale di “rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale” (cfr. art. 10, comma 2, del D.L.118/2021 in punto di composizione negoziata, norma significativamente non riprodotta negli artt. 12 e ss. CCII) ovvero, nel contesto concordatario al fine di assicurare una proroga delle obbligazioni di pagamento alle condizioni indicate all’art. 9  del D.L. 23/2020. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-17-novembre-2022-pres-est-rossetti

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28489?Modifiche-alla-proposta-e-al-piano-dopo-l%E2%80%99omologazione-del-concordato-preventivo

[con riferimento alla prima massima il Tribunale ha sottolineato che tornava utile osservare che nel codice della crisi il legislatore ha, con riferimento all'eventualità che dopo l’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi si rendessero necessarie modifiche sostanziali dello stesso, previsto un meccanismo per rendere vincolanti e obbligatorie tali modifiche ma esclusivamente a) nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 58 CCII), mentre nulla ha previsto nei concordati preventivi, quale che ne sia la natura e la forma e b) solo allorquando, dopo l’omologazione, risultasse necessario apportare modifiche sostanziali al piano e giammai agli accordi; tale disposizione confermava infatti a contrariis che una volta raggiunta l’omologazione di un diverso strumento di regolazione della crisi, la proposta fatta ai creditori non risultava più, comunque, in generale ulteriormente modificabile].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: