Tribunale di Milano – Fallimento: il pagamento del corrispettivo di un appalto non può essere ritenuto esente da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera a) L.F.
Tribunale di Milano, Sez. I civ., 06 marzo 2023 – Giudice Francesca Paola Claris Appiani.
Fallimento - Pagamento del corrispettivo per appalto d’opera - Esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera a), L.F. - Ipotesi non rientrante in tale previsione.
Fallimento – Pagamento eseguitoda un terzo a seguito di cessione di credito – Revocabilità in quanto anomalo ex art.67, comma 1, n.2, L.F. . Presupposto per poterlo considerare tale.
L’esenzione della revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso ex art. 67, terzo comma, lettera a), L.F. si deve considerare limitata a quelli effettuati dalla fallita in dipendenza di un contratto di fornitura di beni e servizi inerenti il ciclo produttivo con cadenza regolare e conformemente alla prassi intercorsa tra le parti al fine di agevolare il più possibile l’uscita dell’impresa dalla crisi, ragion per cui deve ritenersi non possa rientrare in quell'ipotesi il pagamento del corrispettivo dell’appalto (o del subappalto), non potendosi assimilare l’appalto d’opera alla fornitura di beni necessari al ciclo produttivo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-6-marzo-2023-est-claris-appiani
[con riferimento alla massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 luglio 2021, n. 19373 https://www.unijuris.it/node/5813].