Corte di Cassazione (24472/2021) – Laddove l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il credito del subappaltatore va considerato un normale credito concorsuale non prededucibile.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 10/11/2021 - 10:31Corte di Cassazione, Sez. VI Prima Civile, 10 settembre 2021, n. 24472 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.
Impresa appaltatrice di opere pubbliche - Sottoposizione ad amministrazione straordinaria - Credito del subappaltatore di opere pubbliche - Applicabilità dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 – Riconoscimento della prededuzione - Esclusione – Fondamento – Credito da considerarsi concorsuale – Necessaria soddisfazione nel rispetto della “par condicio”.