Corte di Cassazione (20618/2021) – Iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario ed opponibilità della prelazione al fallimento del debitore.

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Data di riferimento: 
19/07/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI – Prima Civile, 19 luglio 2021, n. 20618 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel.  Massimo Ferro.

Iscrizione ipotecaria a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente – Fallimento del correntista debitore - Opponibilità della relativa causa di prelazione - Sussistenza -  Erogazioni avvenute successivamente - Rilievo condizionante sospensivo della stessa – Esclusione - Onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito - Produzione, senza contestazioni, degli estratti conto – Prova da considerarsi valida – Stato passivo - Ammissione del credito in privilegio.

L'iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario costituisce causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e l'estensione della garanzia, né assume rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma determina solo l'onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito ed anche la riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione è stata effettuata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso al passivo solo in via chirografaria il credito derivante da scoperto di conto corrente, nonostante l'apertura di credito fosse garantita da ipoteca e sebbene la banca avesse provato l'esatto importo dovuto mediante la produzione, senza contestazioni, degli estratti conto). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26026.pdf

[con riferimento al diverso caso di credito con garanzia di fonte giudiziale (decreto ingiuntivo) e non volontaria (iscrizione ipotecaria) e al principio per cui il decreto ingiuntivo per essere opponibile alla massa dei creditori necessita del visto di esecutorietà, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 30 ottobre 2020, n. 24157 https://www.unijuris.it/node/5485]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: