Corte di Cassazione (24472/2021) – Laddove l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il credito del subappaltatore va considerato un normale credito concorsuale non prededucibile.
Corte di Cassazione, Sez. VI Prima Civile, 10 settembre 2021, n. 24472 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.
Impresa appaltatrice di opere pubbliche - Sottoposizione ad amministrazione straordinaria - Credito del subappaltatore di opere pubbliche - Applicabilità dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 – Riconoscimento della prededuzione - Esclusione – Fondamento – Credito da considerarsi concorsuale – Necessaria soddisfazione nel rispetto della “par condicio”.
Qualora l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle cause legittime di prelazione (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte ha, pertanto, respinto il ricorso avanzato dal subappaltatore avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 98 L.F., a sua volta proposta nei confronti del decreto del giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria della società subappaltante, appaltatrice di opere pubbliche, che non aveva ammesso in prededuzione il credito allo stesso spettante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26134.pdf
[cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 02 marzo 2020, n. 5685 https://www.unijuris.it/node/5072]