Corte di Cassazione (24056/2021) – La consecutività delle procedure può essere accertata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo anche se tale indagine non si sia svolta in sede di dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2021, n. 24056 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Loredana Nazzicone.
Concordato preventivo e successivo fallimento – Consecuzione delle procedure – Stato passivo – Circostanza rilevante per decidere della natura di un credito – Accertamento per la prima volta in sede di opposizione – Ammissibilità – Mancato riscontro in sede di dichiarazione di fallimento – Irrilevanza.
Non è precluso al giudice dell'opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 98 l. fall., accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell'ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto. (Principio di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25925.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-settembre-2021-n-...
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657].