Corte di Cassazione (24071/2021) – Fallimento e stato passivo: il credito delle Regioni per la tassa automobilistica gode del privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. I civ.- 1, 07 settembre 2021, n. 24071 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento – Stato passivo – Regioni - Credito per tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. - Riconoscibilità – Fondamento.
In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo di assicurare alla Regione la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ultimo comma, c.c., legittimando così un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26020.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930 https://www.unijuris.it/node/648 e Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2019, n. 24836https://www.unijuris.it/node/5043].