Corte di Cassazione (10903/17) – Azione revocatoria ordinaria ex art 66 L.F. interrotta a seguito della perdita della capacità processuale del curatore conseguente a revoca del fallimento. Possibilità di riassunzione da parte dei singoli creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 16/05/2017 - 18:40Corte di Cassazione, Sez. III civ., 05 maggio 2017 n. 10903 - Pres. Sergio Di Amato, Rel. Cosimo D'Arrigo.
Fallimento – Curatore - Azione revocatoria ordinaria – Revoca del fallimento – Perdita della capacità processuale – Interruzione del processo – Riassunzione da parte dei singoli creditori – Ammissibilità – Ragioni giustificative.