Corte di Cassazione – Interruzione dei processi in caso di fallimento avviato dopo il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006.

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Data di riferimento: 
28/12/2016

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165 - Pres. Vivaldi, Rel. Sestini.

Fallimento - Procedura aperta dopo il 16 luglio 2006 – Rapporti processuali – Interruzione.

Si deve ritenere che il terzo comma dell’art. 43 L.F., come inserito dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che dispone che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo” trovi applicazione, ai sensi dell’art. 153 del citato decreto, anche nei confronti dei giudizi già pendenti alla data del 16 luglio 2006 di entrata in vigore dello stesso, sempre che la procedura concorsuale sia però stata avviata in epoca successiva a tale data, stante che ai sensi dell’art. n. 150 di quel decreto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato preventivo, laddove già pendenti, sono regolati dalla precedente normativa. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

 

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