Corte di Cassazione (5288/17) – Interruzione ipso jure del processo ex art. 43 l.f., decorrenza del termine per la riassunzione ai fini dell’estinzione ed oneri della parte non fallita.

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Data di riferimento: 
01/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2017, n. 5288. Pres. Vittorio Ragonesi - Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Art. 43, comma 3, l.fall. - Interruzione automatica del processo in corso - Configurabilità - Onere di riassumere il processo ad opera della parte non fallita a prescindere dall'interruzione - Esclusione

L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata. (massima ufficiale) [Nel caso specifico la Corte d’Appello aveva rilevato che il processo si era interrotto ipso jure contestualmente alla dichiarazione di fallimento e che pertanto era nulla tutta l’attività compiuta successivamente a tale data per cui andava condivisa la decisione del primo giudice di accoglimento dell’eccezione di estinzione sollevata dal curatore intervenuto volontariamente.]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/17357  

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: