Corte di Cassazione (5288/17) – Interruzione ipso jure del processo ex art. 43 l.f., decorrenza del termine per la riassunzione ai fini dell’estinzione ed oneri della parte non fallita.
Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2017, n. 5288. Pres. Vittorio Ragonesi - Est. Magda Cristiano.
Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Art. 43, comma 3, l.fall. - Interruzione automatica del processo in corso - Configurabilità - Onere di riassumere il processo ad opera della parte non fallita a prescindere dall'interruzione - Esclusione
L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata. (massima ufficiale) [Nel caso specifico la Corte d’Appello aveva rilevato che il processo si era interrotto ipso jure contestualmente alla dichiarazione di fallimento e che pertanto era nulla tutta l’attività compiuta successivamente a tale data per cui andava condivisa la decisione del primo giudice di accoglimento dell’eccezione di estinzione sollevata dal curatore intervenuto volontariamente.]