Corte di Cassazione (9124/17) - Cessione di un credito litigioso da parte della curatela, ed automatica interruzione del processo.
Cassazione civile, sez. II, 07 Aprile 2017, n. 9124. Pres. Lina matra, Est. Scarpa.
Fallimento – Cessione del credito litigioso – Automatica interruzione del processo – Costituzione volontaria in giudizio del cessionario del credito controverso – Irrilevanza.
Nell’ipotesi in cui la curatela fallimentare ceda un credito oggetto di lite, deve avere applicazione l’art. 43 legge fall. (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 ed operante, ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. citato, anche nei giudizi anteriormente pendenti, a partire dal 16 luglio 2006), con conseguente automatica interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento del creditore, purché quest'ultima sia intervenuta successivamente a tale data. [Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 27165 del 28.12.2016] Né l'interruzione automatica del processo, in conseguenza del fallimento della parte creditrice, può dirsi impedita, agli effetti dell'art. 299 c.p.c., dall'avvenuta costituzione volontaria in giudizio del cessionario del credito controverso, non rientrando costui, quanto il curatore fallimentare, fra coloro ai quali spetta di proseguirlo contemplati dalla citata norma.
Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)