Corte di Cassazione (10903/17) – Azione revocatoria ordinaria ex art 66 L.F. interrotta a seguito della perdita della capacità processuale del curatore conseguente a revoca del fallimento. Possibilità di riassunzione da parte dei singoli creditori.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 05 maggio 2017 n. 10903 - Pres. Sergio Di Amato, Rel. Cosimo D'Arrigo.
Fallimento – Curatore - Azione revocatoria ordinaria – Revoca del fallimento – Perdita della capacità processuale – Interruzione del processo – Riassunzione da parte dei singoli creditori – Ammissibilità – Ragioni giustificative.
Azione revocatoria - Causa sospesa o interrotta – Riassunzione da parte di uno dei contendenti - Intervento adesivo autonomo da parte di altro contendente – Litisconsorzio facoltativo - Scadenza del termine per la riassunzione – Decorso di dieci anni dall’atto da revocare e di cinque dalla domanda revocatoria – Prescrizione.
Il singolo creditore può riassumere l’azione revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell’art. 66 L.F., dal curatore dopo l’interruzione determinata della intervenuta perdita della capacità processuale dello stesso per intervenuta revoca del fallimento, giovandosi degli effetti sostanziali e processuali retroagenti alla data della notifica dell’atto di citazione originario (Principio di diritto). Ciò in quanto, laddove si affermasse il contrario, il singolo creditore, già pregiudicato dal non aver potuto esercitare individualmente quell’azione stante la competenza esclusiva riconosciuta al curatore nell’interesse della massa, potrebbe trovarsi nell’inammissibile situazione di non poterla esercitare ex novo , in palese violazione del diritto di agire in giudizio come garantito dall’art. 24 Cost., anchead avvenuta revoca del fallimento, qualora fossero nel frattempo scaduti i termini per la proposizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., ed in quanto, negare al creditore una siffatta possibilità, significherebbe frustrare, senza un adeguato motivo, quell’esigenza di rapidità ed economicità di giudizi che trova oggi conferma nel principio costituzionale di ragionevole durata dei processi, stabilito dall’art. 111, comma settimo, Cost. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Allorquando una causa sospesa ex art. 295 c.p.c. o interrotta ai sensi degli artt. 299 ss. c.p.c. sia riassunta da uno dei contendenti, il litisconsorte facoltativo che, anziché riassumere anch’egli la causa, svolga intervento adesivo autonomo, ex art 105 c.p.c., dopo la scadenza dei termini fissati, a seconda dei casi, dall’art. 297 c.p.c. o dall’art. 305 c.p.c, si può avvalere solo dell’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notifica dell’originario atto di citazione (art. 2943, primo comma, c.c.), ma non anche dell’effetto sospensivo di cui all’art. 2945 c.c., secondo comma, c.c., in quanto, non avendo coltivato il precedente giudizio, lo ha lasciato estinguere, ai sensi dell’art. 2945, terzo comma, c.c. (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha considerato prescritto il diritto di un creditore che, anziché riassumere la causa revocatoria intentata dal curatore, che risultava sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, si era limitato ad intervenire in modo adesivo autonomo, a distanza di oltre dieci anni dall’atto da revocare e a più di cinque dalla domanda della curatela, nel giudizio viceversa riassunto da altro creditore a seguito della revoca del fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea Pasqualin.
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Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10903.pdf | 1.22 MB |