Interruzione del processo, Art. 198 - Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio.

Corte di Cassazione (15996/2019) – Processo interrotto a seguito di fallimento: decorrenza del termine per la riassunzione ad opera della parte non interessata da quell'evento che abbia fatto domanda di ammissione al passivo.

Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 14 giugno 2019, n. 15996 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Filippo D'Aquino.

Parte costituita in giudizio - Dichiarazione di fallimento - Automatica interruzione del processo - Parte non colpita dall'evento - Termine per la riassunzione – Decorrenza - Conoscenza legale della intervenuta sentenza – Conoscenza comunque acquisita – Insufficienza.

Data di riferimento: 
14/06/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]