Tribunale di Napoli – Modalità di riassunzione di un giudizio intentato nei confronti di una banca in l.c.a. interessata ad una procedura di riassunzione e risanamento ex D. Lgs. 180/2015.
Tribunale di Napoli, Sez. II civ., 28 aprile 2017 – Est. Grazia Bisogni.
Azienda bancaria in risoluzione – Art. 43, quarto comma, del D.Lgs. 180/2015 - Cessione di attività e passività ad un ente ponte – Successione a titolo particolare – Riassunzione di un processo intentato nei confronti della cedente – Notifica del ricorso anche nei suoi confronti – Necessità.
Laddove una società attrice intenda riassumere un giudizio promosso nei confronti di una azienda bancaria in risoluzione, i cui diritti e le cui attività e passività siano stati ceduti dalla Banca d’Italia ad un ente ponte ai sensi dell’ art. 43, quarto comma, del D.Lgs. 180/2015 (Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), si deve ritenere, essendo il procedimento di liquidazione coatta amministrativa cui quell’azienda è stata sottoposta ancora in corso, che la stessa non possa esser estromessa da quel processo se questo non sia stato riassunto anche nei suoi confronti, in quanto relativamente a quel fenomeno successorio “senza soluzione di continuità” non si può parlare di cessione a titolo universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ma di successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., in quanto il provvedimento della Banca d’Italia non ha potuto determinare, di per sé solo, l’estinzione della banca cedente, che, pertanto, resta parte originaria di quel procedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)