Tribunale di Bergamo - Legittimazione del liquidatore giudiziale a rappresentare in giudizio la società il cui concordato sia stato omologato.

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Data di riferimento: 
15/12/2016

Tribunale Bergamo 15 dicembre 2016 - - Pres., est. Vitiello.

Concordato preventivo con cessione di beni omologato– Liquidatore giudiziale – Legittimazione a rappresentare in giudizio l’impresa in concordato – Sussistenza.

Nonostante l’art. 182 l.f. nulla disponga quanto alla legittimazione del liquidatore giudiziale a rappresentare in giudizio la società il cui concordato sia stato omologato, stante l’assimilabilità, pur con i dovuti distinguo, fra la posizione del liquidatore giudiziale e quella del curatore fallimentare, deve ritenersi che il liquidatore giudiziale subentri nelle cause di contenuto patrimoniale di cui sia parte l’impresa in concordato, quantomeno nella forma della legittimazione concorrente e ciò in considerazione del principio di carattere generale espresso dall’art. 43 l.f., da ritenersi applicabile in via analogica alla fattispecie del concordato liquidatorio (Nel caso specifico il liquidatore giudiziale è stato ritenuto legittimato a chiedere la risoluzione del concordato di altro debitore) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16639.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: