Tribunale di Piacenza - Bancarotta ed esdebitazione
Tribunale di Piacenza, 8.8.2008 - rel. Bersani
Fallimento - Reato di bancarotta - Applicazione della pena su richiesta - Esdebitazione - Ammissibilità. Fallimento - Esdebitazione - Condizione del pagamento di parte dei creditori - Pagamento parziale anche di un solo creditore - Ammissibilità.
Non osta alla ammissione del beneficio della esdebitazione l'applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di bancarotta, posto che tale forma di applicazione della pena costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna e che in base all'art. 445 cod. proc. pen. l'estinzione del reato comporta l'estinzione di ogni effetto penale.
In tema di esdebitazione, deve condividersi la soluzione secondo cui l'espressione "neppure in parte" di cui all'art. 142 comma 2, legge fallim., attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte del credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l'ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l'esdebitazione. (Il decreto e le massime sono stati tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
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TRIBUNALE DI PIACENZA 8 maggio 2008.pdf | 51.44 KB |