Corte di Cassazione (35087/2024) - Fallimento di società beneficiaria di scissione societaria: modalità cui il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può fare ricorso per essere soddisfatto.

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Data di riferimento: 
30/12/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 dicembre 2024, n. 35087 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Scissione societaria – Fallimento della società beneficiaria della scissione – Avvenuta assegnazione di un immobile grava da ipoteca - Creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa – Modalità cui può fare ricorso per ottenere soddisfazione del suo credito – Insinuazione al passivo della fallita nei limiti del valore del patrimonio a quella assegnato in sede di scissione– In alternativa, soddisfacimento del credito ipotecario unicamente sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato. In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale. (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32664/CrisiImpresa?Fallimento-della-societ%C3%A0-scissa-assegnataria-di-immobile-ipotecato-e-diritti-del-creditore-ipotecario

[in tema di limite della responsabilità solidale ex art. 2506 quater, terzo comma, c.c. della società beneficiaria della scissione e di onere probatorio, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 07 marzo 2016 n. 4455 https://www.unijuris.it/node/2829 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 25 novembre 2021, n. 36690 https://www.unijuris.it/node/6054; in tema di modalità di soddisfazione dei creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27 marzo 2023, n. 8557 https://www.unijuris.it/node/6838].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: