Corte di Cassazione (1859/2025) – Concordato preventivo, anche con riserva, in continuità: obbligo del debitore di pagare le ritenuti fiscali, con relativi accessori, sulle retribuzioni che corrisponde ai dipendenti.

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 27 gennaio 2025, n. 1859 – Pres. Andreina Giudicepietro, Rel. Alberto Crivelli.
Concordato preventivo in continuità - Domanda di accesso anche con riserva - Retribuzioni che corrisponde ai dipendenti in sede di prosecuzione dell'attività d'impresa– Necessità che provveda al pagamento delle ritenute fiscali e dei relativi accessori - Differenza rispetto a quanto dovuto con riferimento alle prestazioni anteriori.
L’imprenditore che abbia presentato la domanda di concordato, anche con riserva ai sensi dell’art. 161 L. fall., è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti in relazione alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale consentitagli dall’art. 167 L. fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; con riferimento invece alle ritenute relative alle retribuzioni anteriori alla domanda suddetta, il pagamento non è possibile in quanto trattasi di debiti pregressi, salvo non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 182 quinquies, comma 5, L. fall. (Principio di diritto eMassima Ufficiale)
[l'art. 182 quinquies, comma 5, L.F., così come l'art. 100, primo comma, C.C.I. prevedono, perché il debitore che abbia presentato una domanda, anche con riserva, di ammissione ad un concordato che contempli la continuità aziendale, possa pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, quali presupposti, che un professionista indipendente attesti che le stesse sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori e che il tribunale, su sia richiesta, lo autorizzi a procedervi] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)