Corte di Cassazione (348/2025) – Concordato in continuità che preveda la liquidazione di beni non funzionali: mezzi per opporsi all'avvenuta omologazione. Caratteri identificativi e modalità di svolgimento di quella procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/01/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 gennaio 2025, n. 348 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo - Previsione - Cessione totale o parziale di beni – Avvenuta omologazione - Proposizione o meno nel corso del giudizio di opposizioni - Strumenti giudiziali a cui fare ricorso, a seconda dei casi, per avversare quella decisione.

Concordato preventivo in continuità – Previsione della liquidazione dei beni non funzionali – Prosecuzione solo parziale dell'attività aziendale – Necessaria conservazione ciò nonostante della sua identità sotto il profilo qualitativo - Sostituzione con attività differente – Inammissibilità.

Concordato in continuità aziendale - Cessione di beni non funzionali – Previsione - Omessa indicazione delle modalità di liquidazione – Nomina da parte del Tribunale di uno o più liquidatori – Conseguenza necessaria – Ragione sottostante.

Con riferimento al decreto del tribunale che si pronuncia sull'omologazione di un concordato preventivo che preveda in tutto o in parte la cessione di beni (come risulta possibile in caso di concordato in continuità con riferimento a quelli non funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale), in tema di strumenti giudiziali a cui fare ricorso per avversare quella decisione si deve ritenere, alla luce di quanto prevedono l'art. 183 L.F. e l'art. 180, comma 3, L.F., che dal combinato disposto di queste due norme consegua che il reclamo alla corte d'appello può essere effettuato allorché l'omologazione venga respinta ovvero qualora venga accolta, nonostante la presenza di opposizioni, mentre, laddove nessun creditore abbia proposto opposizione, è ammissibile il

ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, ove sia soltanto parziale deve comunque riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire (mutuando la terminologia utilizzata dall’art. 2112, comma 5, c.c.) un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità ed alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali. Pertanto, l’attività precedente, pur quantitativamente ridimensionata, deve proseguire con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenere la sua identità sotto un profilo qualitativo, senza essere completamente destrutturata e sostituita con un’attività di impresa altra e differente da quella precedentemente svolta. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che la conservazione di questa identità deve essere accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione prevista in piano (tra cui, ad esempio, il tipo d'impresa, l'identità dell'attività produttiva, l'utilizzo almeno in parte della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell'attività]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Individuata nell'art. 186 bis L.F. la norma cui riferimento per la regolazione della procedura di concordato preventivo nel caso preveda sia la continuità aziendale che la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa , bisogna constatare come la stessa non disciplini espressamente le modalità con cui quest'ultima debba avvenire. Non rimane quindi, per tale attività, che fare riferimento alla norma generale che regola la cessione dei beni nell'ambito generale del concordato, costituita dall'art. 182 L.F. - nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 -, nei limiti della compatibilità, onde laddove il piano non indichi espressamente le modalità di liquidazione o le indichi solo in maniera del tutto generica e quindi insufficiente, il tribunale, ai sensi del primo comma di detto articolo, procede alla nomina di uno o più liquidatori giudiziali per garantire il corretto svolgimento della procedura liquidatoria e assicurare la tutela dei creditori, ciò anche se la società debitrice, come nel caso specifico, la abbia indicata in piano come superflua. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-gennaio-2025-n-348-pres-ferro-est-pazzi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32634/CrisiImpresa?Quando-il-piano-del-concordato-in-continuit%C3%A0-non-indica-le-modalit%C3%A0-di-liquidazione-dei-beni-non-funzionali

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15699 https://www.unijuris.it/node/1222 e con riferimento alla terza: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23139https://www.unijuris.it/node/5383].

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: