Corte di Cassazione (2343/2024) – Rigetto per inadempimento della domanda del sindaco della società fallita di insinuazione al passivo del suo credito professionale: eccezione sollevata dal curatore e onere probatorio gravante su questi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2024, n. 2343 – Pres: Massimo Ferro, Rel Francesco Terrusi.
Fallimento – Sindaco della società fallita – Istanza di insinuazione al passivo del suo credito professionale - Rigetto per mancato assolvimento dei propri obblighi di vigilanza – Ipotesi di responsabilità concorrente dei sindaci con quella degli amministratori – Eccezione sollevata dal curatore – Necessità che questi proponga e provi i fatti storici in cui l'inadempimento è consistito.
A fronte dell'opposizione con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito relativo al compenso maturato nei confronti dell'ente, la procedura fallimentare può sollevare l'eccezione di inadempimento del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; tuttavia, nel caso in cui sia dedotta una fattispecie di responsabilità concorrente dei sindaci ex art. 2407 c.c., il curatore ha l'onere di proporre detta eccezione in maniera specifica, dando la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la omessa vigilanza da parte dell'organo di controllo. (Massima Ufficiale)
[in tema di onere da parte del curatore, per motivare l’esclusione di un credito professionale dal passivo di un fallimento, di indicare i fatti di inadempimento da imputare al creditore escluso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 09 ottobre 2018 n. 24794 https://www.unijuris.it/node/4513].