Corte di Cassazione (35311/2023) – Fallimento e insinuazione al passivo: presupposti perché i titoli cambiari protestati anteriormente al fallimento dell'emittente siano opponibili alla massa dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 dicembre 2023, n. 35311 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento – Opponibilità alla massa dei creditori – Titoli cambiari protestati di cui risulti accertata l'autenticità della firma – Medesima efficacia – Prova dell'assenza o dell'invalidità dei rapporti sottostanti - Mancato assolvimento da parte del curatore – Presupposto necessario.
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità [nello specifico la Corte, con riferimento ad una istanza di insinuazione al passivo formulata dal possessore dei titoli sulla base di alcuni effetti cambiari, ha per analogia ritenuto che, non essendo nella fattispecie in esame in contestazione la data certa degli effetti cambiari prodotti dal creditore della fallita, desumibile dalla data dei protesti pacificamente elevati prima del fallimento, il tribunale avesse fatto malgoverno dei principi elaborati in precedenza da quella stessa Corte con riferimento all'ipotesi di ricognizione di debito, in quanto avrebbe dovuto in primo luogo accertare, sulla scorta dell’esperita istruttoria, svolta anche a mezzo di apposita CTU, se i titoli fossero o meno stati sottoscritti dal legale rappresentante della fallita e, in secondo luogo, nell’ipotesi di ritenuta autenticità delle sottoscrizioni, valutare se il curatore avesse assolto all’onere di provare l'assenza o l'invalidità dei rapporti sottostanti, in modo da superare la ridetta presunzione, discendente sia dall’art. 65 della legge cambiaria sia dall'art. 1988 c.c. ed ha , in mancanza, cassato .con rinvio al Tribunale il decreto impugnato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in senso conforme in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2023, n. 12567 https://www.unijuris.it/node/7005 Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2021, n. 39123 https://www.unijuris.it/node/6002 e in senso difforme: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215 https://www.unijuris.it/node/4660, decisione quest'ultima, nell'occasione, richiamata dalla Corte ma dalla stessa non condivisa].