Tribunale di Terni – Le società cooperative agricole che svolgono attività connesse a quella agricola possono, se insolventi, essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ma non essere sottoposte a liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
20/03/2024

Tribunale di Terni, Ufficio procedure concorsuali, 20 marzo 2024 (data della pronuncia) – Pres. Alessandro Nastri, Rel. Francesca Grotteria, Giud. Francesco Angelini.

Società cooperative – Svolgimento di attività connesse a quella agricola – Stato di insolvenza – Sottoponibilità a liquidazione controllata – Esclusione – Fondamento.

Stante che la regolamentazione dello stato di insolvenza delle società cooperative che svolgono anche attività commerciale può, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., muoversi solo sul binario liquidazione giudiziale – liquidazione coatta amministrativa e stante, al contempo, che, qualora la sottoposizione alla prima debba escludersi per carenza dei presupposti di legge (la natura, come nel caso di specie, agricola e non commerciale dell'attività esercitata), la disciplina dell'insolvenza è rimessa unicamente alla procedura amministrativa di liquidazione coatta, salva, in ogni caso, la dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte del Tribunale ai sensi degli artt. 297, primo comma, e 298, primo comma, C.C.I., deve ritenersi che, in casi assimilabili a quello in esame (società cooperativa agricola svolgente negli ultimi anni, con apporto prevalente dai propri soci in qualità di allevatori, attività connesse a quella agricola consistenti nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di carne fresche e stagionate), il Tribunale possa, sempre che sia oggetto di specifica domanda, dichiarare unicamente lo stato di insolvenza della cooperativa essendogli, al contrario, preclusa, previo accertamento del suo stato di sovraindebitamento, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. Ciò anche in quanto oltre a quelle sistemiche sussistono anche ragioni di opportunità per escludere l'assoggettabilità delle società cooperative agricole alla liquidazione controllata, atteso che, dal momento che l'art. 274, secondo comma C.C.I. limita chiaramente le azioni del liquidatore “dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori” a quelle previste dal codice civile, agli stessi creditori verrebbe precluso di beneficiare degli effetti recuperatori derivanti dalle specifiche azioni di inefficacia e revocatorie come esperibili dal curatore nella liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 163 e ss. C.C.I., proponibili invece dal commissario liquidatore ex art. 299, primo comma, C.C.I. una volta accertato lo stato di insolvenza della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31611/CrisiImpresa?La-societ%C3%A0-cooperativa-agricola-non-%C3%A8-assoggettabile-a-liquidazione-controllata

[in tema di presupposti di non assoggettabilità a fallimento delle società cooperative agricole, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2018 n. 831 https://www.unijuris.it/node/3885 e Tribunale di Gela, 07 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7255; in tema di accertamento dello stato di insolvenza di una società nei cui confronti è stata disposta l'apertura della liquidazione coatta amministrativa: Corte Costituzionale, 12 aprile 2022, n. 93 https://www.unijuris.it/node/6605].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza