Corte di Cassazione - Foglio di prenotazione ed avviso di pagamento: rilevanza ai fini dell'ammissione al passivo del credito.

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Data di riferimento: 
16/06/2010

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2010 n. 14579
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

I fogli di prenotazione non costituiscano titolo idoneo per l'ammissione al passivo fallimentare, non figurando questi tra i titoli previsti dalla legislazione tributaria per la riscossione dei tributi. Il foglio di prenotazione non riguarda, infatti, direttamente il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma è esclusivamente un atto amministrativo interno, che riguarda l'obbligo degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto (e non certo obblighi del soggetto passivo di imposta) di emettere l'ordine di incasso per quanto riguarda le entrate assunte in carico mediante foglio di prenotazione (GF - riproduzione riservata).

L''avviso di pagamento costituisce atto sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare del relativo credito erariale, ma tale sufficienza è limitata al credito d'imposta, mentre non riguarda le sanzioni e gli interessi, la cui pretesa deve essere azionata sulla base di un provvedimento impugnabile innanzi al giudice tributario (GF - riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]