Corte di Cassazione (7772/2024) – Indipendenza tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo quand’anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto.

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Data di riferimento: 
22/03/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 marzo 2024, n. 7772 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Decisione assunta in sede ordinaria - Decisione in sede di ammissione al passivo – Pronunce relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto - Possibile contrasto di giudicati - Esclusione – Fondamento.

Fallimento - Decisioni assunte in sede di accertamento del passivo – Riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in sede concorsuale – Preclusione - Eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico –Decisione endofallimentare – Effetto vincolante – Esclusione – Ragione sottostante.

Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall. (Massima Ufficiale) [ciò, ad avviso della Corte, per un verso, in ragione del principio di esclusività che presiede all'accertamento del passivo fallimentare ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, L.F., come ripreso dall'art. 151, commi 2 e 3, C.C.I., la cui cifra distintiva è il cd. contraddittorio incrociato, e, per altro verso, in ragione della peculiare natura del cd. giudicato endofallimentare, nel senso che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di impugnazione «producono effetti soltanto ai fini del concorso» (art. 96, ultimo comma, L.F. ed art. 204, comma 5, C.C.I.), ragioni che precludono quell’effetto vincolante di “travaso”, dall’uno all’altro giudizio, dell’accertamento cristallizzatosi nel giudicato formatosi in sede ordinaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in sede concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico, altro dovendosi considerare la limitata protezione esterna prevista dall'art. 120, quinto comma, L.F. (ora ripetuta nell'art. 236, comma 4, C.C.I.), così come altro è il meccanismo che prevede, in via tassativa ed eccezionale, l’ammissione al passivo “con riserva”, a fronte dell’accertamento del credito con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, che consente al curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione in sede ordinaria (art. 96, comma 2, n. 3 L.F., riproposto nell’art. 204, comma 2, lett. c, C.C.I.), in vista del successivo scioglimento della riserva (art. 113 bis L.F., ripetuto nell’art. 228 CCI). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31292/CrisiImpresa?Rapporto-tra-decisione-in-sede-ordinaria-e-decisione-in-sede-di-ammissione-al-passivo#google_vignette

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-marzo-2024-n-7772-pres-ferro-est-vella

[con riferimento alla prima massima, in tema di espansione, in linea con gli obiettivi di specializzazione, celerità e concentrazione delle procedure concorsuali, del principio di esclusività che presiede all'accertamento del passivo fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2020, n. 27709 https://www.unijuris.it/node/5409; con riferimento alla seconda massima, in tema di rapporti tra le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo e controversie vertenti tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico: Cass., Sez. 1, 12 aprile 2022, n. 11808 https://www.unijuris.it/node/6215; Cassazione civile, Sez. V, tributaria, 11 Dicembre 2023, n. 34421 https://www.unijuris.it/node/7596 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2020, n. 27709 https://www.unijuris.it/node/5409].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: