Corte di Cassazione (6760/2024) Il credito per aggio non è assistito dal privilegio inerente al tributo riscosso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/03/2024

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2024, n. 6760. Pres. Cristiano. Est. Amatore.

Fallimento - Accertamento del passivo - Aggio del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento

L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio. (massima ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31242/CrisiImpresa?Il-credito-per-aggio-non-pu%C3%B2-in-alcun-modo-essere-considerato-inerente-al-tributo-riscosso-e-assistito-dal-relativo-privilegio#google_vignette

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-13-marzo-2024-n-6760-pres-cristiano-est-amatore

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: