Tribunale di Firenze – Esdebitazione: relativamente ad una procedura fallimentare chiusa nella vigenza del nuovo codice della crisi è necessario valorizzare l'aver il fallito messo a disposizione dei creditori tutto l'attivo disponibile.
Tribunale Ordinario di Firenze, Ufficio fallimentare, 24 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli. Giud. Rosa Selvarolo e Cristian Soscia.
Procedura fallimentare chiusa dopo il 15 luglio 2022 – Istanza di esdebitazione – Non assoggettabilità al nuovo codice della crisi – Applicazione ratione temporis ex art. 390 C.C.I. dell'art. secondo comma, L.F. - Situazione personale del fallito – Necessaria valorizzazione dell'aver messo a disposizione tutto l'attivo disponibile – Riferimento alle percentuali di soddisfazione già assicurato – Criterio oggettivo. da escludersi alla luce del non essere più oramai richiesto
Sebbene alla luce del disposto dell'art. 390 C.C.I. il nuovo codice non si applichi alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, deve, anche con riferimento ad una procedura fallimentare chiusa dopo il 15 luglio 2022, ritenersi, in coerenza alla Direttiva UE 2019/1023 ed a quanto ora previsto dal C.C.I. che non richiede più, quale requisito oggettivo d'accesso, la soddisfazione anche solo parziale dei creditori, che l'edebitazione possa riconoscersi anche in presenza di una percentuale di pagamento dei creditori bassissima, ciò avvalendosi di un' interpretazione dell'art. 142, secondo comma, L.F. che contempli la necessità che la situazione personale del soggetto già fallito vada considerata non facendo riferimento a percentuali di soddisfacimento astratte, ma all’attivo in concreto disponibile e messo a disposizione dei creditori in funzione della massima soddisfazione possibile di quelli stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)