Corte di Cassazione (922/2024) – La Corte d’appello, se ritiene ammissibile in rito una domanda di concordato preventivo, contestata dal Tribunale, deve rimettere la causa al primo giudice perché la valuti nel merito.

Cass., Sez. 1, 10 gennaio 2024, n. 922, Pres. Cristiano, Est. Pazzi
Domanda di concordato preventivo – Pronuncia del Tribunale di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell’impugnazione - Obbligo della Corte d’appello di rimettere la causa al Tribunale - Sussistenza.
In tema di concordato preventivo, la Corte d’appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del Tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l’impugnazione, deve rimettere la causa al Tribunale per l’esame nel merito della domanda concordataria, non potendo prenderla direttamente in esame.
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