Corte di Cassazione (2287/2024) – Omissione o incertezza attributiva della prelazione nella domanda di insinuazione ed ammissione in via chirografaria.
Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2024, n. 2287, Pres. Ferro, Est. Amatore
Domanda di insinuazione al passivo - Indicazione in ricorso dell’eventuale prelazione - Necessità - Omissione o incertezza attributiva - Conseguente degradazione del credito a chirografario - Fattispecie.
La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazione originino la responsabilità del debitore; il ricorrente che, altrimenti, incorra in assoluta incertezza attributiva della prelazione o in sua omissione consegue un provvedimento non ammissivo con 'considerazione' legale della domanda in quella di credito chirografario. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo di un importo totale derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee e diversificate rispetto alle quali parte ricorrente si era limitata a richiamare la ragione giustificativa dei crediti e non anche la loro connotazione privilegiata). Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-gennaio-2024-n-2287-pres-ferro-est-amatore
[Cfr in questa rivista, con ulteriori richiami giurisprudenziali, Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 20 settembre 2021, n. 25361 – https://www.unijuris.it/node/6309]