Corte di Cassazione (35254/2023) In caso di rigetto dell’opposizione allo stato passivo con ricorso in cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Cass., Sez. 1, 18 dicembre 2023, n. 35254, Pres. Cristiano, Est. Crolla
Raddoppio del contributo unificato - Rigetto dell’opposizione allo stato passivo con ricorso in cassazione - Applicabilità - Esclusione.
Il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, non é dovuto in ipotesi di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento in quanto, pur avendo detto procedimento natura impugnatoria, non si configura come un giudizio di appello, ma a tutti gli effetti come un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, della decisione adottata in sede di verifica sulla base di una cognizione sommaria; non ricorre pertanto la ratio della sanzione del pagamento del doppio contributo unificato che è quella di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose. (Massima ufficiale)
L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica; conseguentemente, in caso di rigetto dell'opposizione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ricorrendo in tale ipotesi la ratio della disposizione, che è quella di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose. (Massima ufficiale)