Corte di Cassazione (29998/2023) - Costituzione di pegno a garanzia di obbligazioni finanziarie: il d. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sulla revocabilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 ottobre 2023, n. 29998 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.
Fallimento – Costituzione di pegno ex art. 1 D.Lgs. n. 170/2004 – Contratto stipulato in periodo sospetto - Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 3), L.F. - Rispetto alla Direttiva n. 2002/47/CE – Conoscenza da parte del beneficiario dello stato di insolvenza del concedente – Presupposto necessario.
In tema di fallimento, il d. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sul regime di revocabilità, ai sensi dell’art. 67 l. fall., dei contratti di garanzia finanziaria o di fornitura di essa stipulati nel c.d. periodo sospetto; ne consegue che l’incameramento della somma derivante dall’escussione della garanzia, anche se legittimamente conseguito in via autonoma dopo l’apertura della procedura concorsuale, resta travolto dalla dichiarazione di inefficacia della garanzia medesima. (Principio di diritto)
In tema di revocatoria fallimentare, il pegno costituito exart. 1 D.Lgs. n. 170/2004, munito di data certa anteriore al fallimento, escusso dalla banca dopo l’apertura della procedura concorsuale, non è sottratto all’ambito applicativo di detta azione, venendo in apice la piena coerenza della disciplina contenuta nel predetto decreto rispetto alla Direttiva n. 2002/47/CE, la quale, infatti, semplicemente esclude che le garanzie e i relativi contratti possano essere dichiarati nulli, o inefficaci, o annullati de plano, ossia per il solo fatto che siano stati rispettivamente prestate o perfezionati nel periodo in questione, esigendo, in aggiunta, la consapevolezza del beneficiario dell’insolvenza del datore della garanzia. (Massima Ufficiale)
[in tema di revocabilità di un pagamento anche se effettuato dal fallito in adempimento di un credito assistito da garanzia reale, cfr. in questa rivista: Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2022, n. 5049https://www.unijuris.it/node/6139- pronuncia richiamata in motivazione con riferimento in particolare all'obiter dictum affermato dalla Corte in quella sede circa la necessità che l'escussione del pegno abbia avuto luogo in via extra concorsuale, in deroga alle previsioni dell'art. 53 L.F.].