Corte di Cassazione (29421/2023) – Impugnazione dello stato passivo: il creditore già ammesso può provare il proprio diritto sia mediante indicazione di prove costituende sia mediante produzione di nuovi documenti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 ottobre 2023, n. 29421 – Pres. Rel. Mauro Di Marzio.
Fallimento – Stato passivo – Impugnazione dei crediti ammessi – Creditore ammesso onerato della prova – Indicazione di prove costituende e produzione di nuovi documenti – Modalità ammissibili - Necessario ricorso entro il termine di costituzione.
In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato. (Massima Ufficiale)
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