Corte di Cassazione (30054/2023) – Ai fini dell'ammissione al passivo ogni forma di attribuzione patrimoniale da parte dei soci accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione costituisce finanziamento ex art. 2467 c.c.

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Data di riferimento: 
30/10/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 ottobre 2023, n. 30054 – Pres. Massimo Ferro, Rel Mauro Di Marzio.

Fallimento – Soci - Attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione – Ipotesi rientrante nella nozione di finanziamento ex art. 2467 c.c. - Ammissione del credito al passivo - Misura della partecipazione sociale ed eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperarlo – Irrilevanza.

In tema di fallimento, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, la nozione di «finanziamento dei soci a favore della società», di cui all’articolo 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati «in qualsiasi forma» e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-ottobre-2023-n-30054-pres-ferro-est-di-marzio

[con riferimento al fatto che ai fini dell'applicazione della disciplina della postergazione del credito del socio, il momento rispetto al quale va effettuata la valutazione richiesta dal secondo comma dell'art. 2467 c.c. è  quello dell'erogazione del finanziamento, quale ne sia la natura, cfr. in questa rivista: Corte di  Cassazione, Sez. VI civ., 20 agosto 2020, n. 17421 https://www.unijuris.it/node/5306]

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: